LEGGE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

I servizi di investimento sono regolati dall’Investment Services Act (Capitolo 370 delle Leggi di Malta) emendato dalla Legge XVII del 2002. Questa legge stabilisce il quadro normativo valido per due tipi di licenza, nella fattispecie la Licenza per i Servizi di Investimento e la Licenza per gli Schemi di Investimento Collettivo.

L’ISA, le Disposizioni e le Regole relative ai Servizi d’Investimento recepiscono e incorporano la normativa europea per questo settore, tra cui la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE), la Direttiva UCITS (Direttiva 2009/65/CE) e i loro aggiornamenti. L’AutoritĂ  dei Servizi Finanziari di Malta (MFSA) è preposta alla concessione delle licenze, alla regolamentazione e supervisione degli operatori che forniscono servizi d’investimento, dei fondi comuni d’investimento e dei mercati regolamentati.

I tre criteri stabiliti per legge che la MFSA deve considerare per concedere o meno una licenza sono:

a. Protezione degli investitori e del pubblico

b. Protezione della reputazione di Malta in considerazione degli impegni internazionali del Paese

c. Promozione della concorrenza e della libera scelta

Inoltre, nel vagliare le richieste di licenza per i servizi d’investimento e per gli schemi d’investimento collettivo, la MFSA considera anche la reputazione e l’idoneitĂ  del richiedente e delle altre parti strettamente connesse allo schema. Le informazioni relative alla procedura adottata dalla MFSA per la concessione delle licenze e al test di idoneitĂ  che i potenziali richiedenti e i titolari di licenza devono soddisfare su base continuativa sono reperibili al sito www.mgimalta.com Licenza per i Servizi d’Investimento

Tale licenza è necessaria se vengono svolte le seguenti attivitĂ  in relazione a uno “strumento”, ovvero in caso di:

1. Negoziazione per conto proprio o di terzi

2. Mediazione

3. Gestione degli investimenti

4. Fornitura di servizi di trust, custodia e prestanome

5. Consulenza in materia d’investimenti

6. Fornitura di servizi di stockbrocking

Il termine “strumento” è definito dall’ISA e comprende tutta una serie di prodotti finanziari e d’investimento tra cui azioni, obbligazioni, titoli di borsa e operazioni di cambio estero. Per ottenere una descrizione piĂą dettagliata dei fondi basati a Malta e che vengono autorizzati, registrati e regolati a livello locale si prega di visitare il sito www.mgimalta.com

This entry was posted in Publicazioni. Bookmark the permalink.

Comments are closed.